Lo Stretto di Hormuz tra diritto internazionale e conflitto armato

Secondo un’analisi pubblicata da Chatham House, l’annuncio del presidente Trump di un blocco navale contro le navi in transito nello Stretto di Hormuz solleva questioni complesse di diritto internazionale marittimo e di diritto bellico. Il blocco mira a punire l’Iran per il fallimento dei negoziati di pace mediati dal Pakistan, durante i quali Teheran avrebbe dovuto allentare le restrizioni al transito marittimo come gesto di buona volontà.
Un blocco costituisce formalmente un atto di guerra. Il Comando Centrale americano ha successivamente chiarito che non intende impedire la navigazione verso porti non iraniani, precisando così che si tratta di un blocco tradizionale volto a strangolare l’economia dell’avversario piuttosto che bloccare tutto il traffico dello Stretto, il quale sarebbe chiaramente illegittimo. L’annuncio iniziale di Trump era diretto anche contro la pratica iraniana di riscuotere pedaggi fino a 2 milioni di dollari per il passaggio, con la minaccia di catturare navi di paesi terzi che avessero pagato tali tariffe.
La libertà di passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz è questione cruciale per tutte le nazioni marittime. Prima del conflitto, circa 100-140 grandi navi transitavano quotidianamente. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) ha stabilito un compromesso fondamentale: gli stati costieri possono estendere le loro acque territoriali da tre a dodici miglia nautiche, ma devono accettare il regime speciale del «transito di passaggio» per le navi di tutte le nazioni. Questo diritto è più ampio del tradizionale «passaggio innocente» e non può essere sospeso dai paesi costieri, nemmeno in caso di conflitto armato.
Lo Stretto di Hormuz, largo 21 miglia nautiche nel punto più stretto, ricade sotto la sovranità di Iran e Oman. Né gli Stati Uniti né l’Iran sono parti di UNCLOS, ma Washington sostiene correttamente che il diritto di transito è divenuto norma consuetudinaria internazionale vincolante anche per i non firmatari. L’Iran sostiene invece di dover garantire solo il passaggio innocente, sospendibile, e richiede il coordinamento preventivo con le autorità per le navi da guerra straniere. Oman ha ratificato UNCLOS ma ha aggiunto dichiarazioni sulla sua piena sovranità territoriale.
L’attacco congiunto USA-Israele all’Iran ha trasformato lo Stretto in una «via d’acqua belligerante». In questo contesto, l’Iran avrebbe diritto di attaccare navi da guerra americane e israeliane secondo il diritto bellico marittimo, ma non può attaccare direttamente navi mercantili dei belligeranti o di paesi neutrali. L’Iran aveva inizialmente bloccato il passaggio per tutto il commercio marittimo, azione che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha respinto come «grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale». Successivamente, l’Iran ha dichiarato all’Organizzazione Marittima Internazionale di aver adottato solo «misure necessarie e proporzionate» per impedire agli aggressori di sfruttare lo Stretto per operazioni ostili.
L’analisi di Chatham House evidenzia una tensione strutturale tra il diritto marittimo internazionale e le pretese di controllo territoriale in una zona di conflitto armato. Per l’Italia e l’Europa, il transito libero attraverso Hormuz rimane vitale per l’approvvigionamento energetico; qualsiasi escalation che comprometta il regime UNCLOS di transito di passaggio avrebbe ricadute economiche e geopolitiche significative. La questione non è meramente legale: la capacità di far rispettare il diritto internazionale in acque contese dipenderà dalla volontà politica e dalla forza navale disponibile, fattori che la NATO dovrà considerare nella sua postura strategica nel Golfo Persico.
Fonte: Chatham House · Pubblicato il 13 aprile 2026



