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Pensione nel 2026 o nel 2027? Coefficienti in calo e montante rivalutato del 6,34%: tutti i conti per decidere

Due provvedimenti di ottobre cambiano il calcolo della quota contributiva per chi va in pensione dal 1° gennaio: coefficienti di trasformazione limati verso il basso, ma montante rivalutato come non accadeva da anni. Il risultato, conti alla mano, sorprende: rinviare l’uscita al 2027 non penalizza l’assegno. Ecco i numeri verificati, età per età.

I nuovi coefficienti di trasformazione 2027-2028 tagliano l’assegno a parità di età fino al 2 per cento, ma la rivalutazione del montante al 6,3359 per cento, spinta dal PIL nominale del quinquennio 2021-2025, fa più che compensare il taglio. Chi può scegliere tra uscire entro dicembre o aspettare il nuovo anno trova qui le tabelle e gli esempi svolti per decidere con cognizione di causa.

Per chi matura la pensione a cavallo d’anno, la domanda di queste settimane è una sola: conviene andare in pensione nel 2026 o nel 2027? La risposta passa per due provvedimenti tecnici pubblicati a ottobre, che agiscono in direzioni opposte sulla quota contributiva dell’assegno. Li abbiamo verificati alla fonte e messi in fila, con i calcoli rifatti da zero.

Cosa cambia dal 1° gennaio: due decreti, due effetti opposti

Il primo provvedimento è il decreto direttoriale del 16 ottobre 2026 del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, che aggiorna per il biennio 2027-2028 i coefficienti di trasformazione, cioè le percentuali che convertono il montante contributivo in pensione annua. La revisione, biennale per legge, recepisce i nuovi dati ISTAT sulla mortalità: si vive più a lungo, quindi lo stesso capitale va spalmato su più anni e i coefficienti scendono, con tagli a parità di età che vanno dall’1,21 per cento a 57 anni fino all’1,97 per cento a 71.

Il secondo è il tasso di capitalizzazione del montante, formalizzato dal Ministero del Lavoro il 21 ottobre su dati ISTAT: 1,063359, cioè +6,3359 per cento, applicato al montante accumulato fino al 31 dicembre 2025 (i contributi versati nel 2026 si aggiungono senza rivalutazione, come prevede il meccanismo). Il tasso, stabilito dall’articolo 1, comma 9, della legge 335/1995, segue la variazione media del PIL nominale del quinquennio 2021-2025: anni di inflazione alta e di crescita nominale sostenuta, da cui un valore particolarmente favorevole rispetto al passato.

In sintesi: per chi esce nel 2027 i coefficienti tolgono fino al 2 per cento, la rivalutazione del montante aggiunge il 6,34. Il saldo, come vedremo nei conti, resta positivo a tutte le età.

I nuovi coefficienti, età per età

La tabella mette a confronto i coefficienti in vigore fino al 31 dicembre 2026 con quelli del decreto del 16 ottobre, validi per le decorrenze dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028. L’ultima colonna anticipa il punto chiave dell’articolo: l’effetto combinato, a parità di età e di contributi, del nuovo coefficiente e della rivalutazione del montante al 6,3359 per cento.

EtàCoefficiente 2025-2026Coefficiente 2027-2028Variazione coefficienteEffetto netto con montante rivalutato
574,204%4,153%−1,21%+5,05%
584,308%4,254%−1,25%+5,00%
594,419%4,361%−1,31%+4,94%
604,536%4,475%−1,34%+4,91%
614,661%4,596%−1,39%+4,85%
624,795%4,725%−1,46%+4,78%
634,936%4,863%−1,48%+4,76%
645,088%5,009%−1,55%+4,68%
655,250%5,166%−1,60%+4,63%
665,423%5,344%−1,46%+4,79%
675,608%5,514%−1,68%+4,55%
685,806%5,707%−1,71%+4,52%
696,024%5,914%−1,83%+4,39%
706,258%6,139%−1,90%+4,31%
716,510%6,382%−1,97%+4,25%

La lettura è immediata: il taglio dei coefficienti cresce con l’età, ma a nessuna età supera il 2 per cento, mentre la rivalutazione del montante vale il 6,34. Il saldo resta positivo ovunque, tra il +4,25 e il +5,05 per cento sulla quota contributiva.

Conviene uscire entro dicembre o aspettare? I conti, svolti

Facciamo i conti su un caso concreto: un montante contributivo di 400.000 euro al 31 dicembre 2025, che con la rivalutazione del 6,3359 per cento diventa 425.343,60 euro. La pensione annua lorda della quota contributiva è il montante moltiplicato per il coefficiente dell’età di uscita; il rateo mensile si ottiene dividendo per tredici. Per isolare l’effetto delle nuove regole, negli esempi non consideriamo i contributi versati nel 2026: nella realtà si aggiungono al montante e migliorano ulteriormente il risultato di chi esce nel 2027.

Primo scenario, il più frequente: stessa età, uscita spostata da fine 2026 a inizio 2027.

Età di uscitaPensione annua se esce nel 2026Pensione annua se esce nel 2027Differenza mensile (su 13)
58 anni17.232,00 €18.094,12 €+66,32 €
59 anni17.676,00 €18.549,23 €+67,17 €
60 anni18.144,00 €19.034,13 €+68,47 €

Secondo scenario: rinvio di un anno intero, con un’età in più al momento dell’uscita (e quindi anche un coefficiente più alto).

ConfrontoPensione annua 2026Pensione annua 2027Differenza annuaDifferenza mensile
58 anni nel 2026 → 59 nel 202717.232,00 €18.549,23 €+1.317,23 €+101,33 €
59 anni nel 2026 → 60 nel 202717.676,00 €19.034,13 €+1.358,13 €+104,47 €
60 anni nel 2026 → 61 nel 202718.144,00 €19.548,79 €+1.404,79 €+108,06 €

Un’avvertenza da collaboratori seri, che negli articoli circolati in questi giorni manca: “conviene” vale per l’importo dell’assegno, non automaticamente per il totale incassato nella vita. Chi sposta l’uscita da dicembre a gennaio rinuncia a circa una mensilità e la recupera con l’assegno maggiorato in un anno e mezzo-due; chi rinvia di un anno intero rinuncia a tredici mensilità, e al ritmo di 100 euro in più al mese il pareggio arriva dopo oltre un decennio. Il rinvio lungo, insomma, si giustifica con i requisiti o con le proprie esigenze, non con la sola aritmetica della rivalutazione.

Cosa significa per il personale del comparto

Per Forze armate e Forze di polizia il tema pesa più che altrove, perché le età di uscita tipiche (57-60 anni) sono proprio quelle dove l’effetto netto delle nuove regole è più favorevole, intorno al +5 per cento sulla quota contributiva. Attenzione però al perimetro: i calcoli di questo articolo riguardano la sola quota contributiva dell’assegno. Chi ha anzianità ante 1996 conserva una quota retributiva che segue altre regole, e il peso relativo delle due quote cambia da persona a persona: prima di decidere, il conteggio va fatto sul proprio estratto contributivo, caso per caso. Va infine ricordato che per il personale del comparto in regime interamente contributivo la quota si calcola con il beneficio del cosiddetto moltiplicatore (d.lgs. 165/1997), che maggiora il montante: i decreti di ottobre non lo toccano, quindi quel vantaggio si somma ai numeri di queste tabelle.

Il quadro va poi letto insieme alle altre novità di fine anno: la legge di Bilancio 2027 appena bollinata, con la nuova rivalutazione a fasce delle pensioni in pagamento e il TFS più rapido, che abbiamo analizzato articolo per articolo in questo approfondimento. Seguiremo i prossimi passaggi, a partire dal decreto sulla perequazione atteso entro il 20 novembre.

Fonti: decreto direttoriale del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, del 16 ottobre 2026 (coefficienti di trasformazione 2027-2028); tasso di capitalizzazione del montante contributivo 1,063359 formalizzato il 21 ottobre 2026 su dati ISTAT; elaborazioni e calcoli della redazione.

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