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Legge di Bilancio 2027: ecco le novità per il personale del comparto Sicurezza e Difesa e per i pensionati

La manovra arriva in Parlamento con un pacchetto corposo per chi indossa l’uniforme e con una nuova geometria per gli assegni previdenziali. Dai fondi per i servizi operativi alla nascita della riserva volontaria, fino alla perequazione a sei fasce: guida ragionata alle norme che contano, con le cifre del testo bollinato.

Bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il 30 ottobre e trasmesso alle Camere, il disegno di legge di Bilancio 2027 vale circa 26 miliardi in 157 articoli. Per Forze armate e Forze di polizia porta fondi strutturali, assunzioni e la nascita dei “riservisti” in divisa; per i pensionati una rivalutazione a sei fasce che taglia gli assegni medio-alti. Tutte le misure, articolo per articolo.

Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra il 28 ottobre; due giorni dopo il testo ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e, con l’autorizzazione del Presidente della Repubblica, è stato trasmesso alla Camera per la prima lettura. Il perimetro complessivo è di circa 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 nel 2028. Per il personale del comparto Sicurezza e Difesa il disegno di legge mette in campo risorse immediate in busta paga, un piano di reclutamento e un progetto che guarda alla costruzione di una riserva militare; per i pensionati, invece, una stretta sulla perequazione sopra quattro volte il minimo INPS. L’esame parlamentare dovrà concludersi entro il 31 dicembre, per l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2027.

Più soldi in busta paga: 90,8 milioni sui FESI e 50 milioni per gli straordinari arretrati

Il cuore economico per il personale in divisa è l’articolo 98. Richiamando la specificità della funzione riconosciuta dall’articolo 19 della legge 183/2010, la norma incrementa in via strutturale, a decorrere dal 2027, i fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI): 32,7 milioni all’Arma dei carabinieri, 29,3 alla Polizia di Stato, 17,6 alla Guardia di Finanza e 11,2 alla Polizia penitenziaria, per un totale di circa 90,8 milioni l’anno. Le risorse sono destinate a remunerare i servizi operativi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e della difesa nazionale, oltre che l’efficienza degli istituti penitenziari. Il perimetro, però, va letto con attenzione: l’incremento riguarda i soli quattro Corpi di polizia, due dei quali a ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza), e non il personale di Esercito, Marina e Aeronautica.

E il personale delle Forze armate?

Per i militari di Esercito, Marina e Aeronautica il testo non prevede un incremento diretto dei fondi per l’efficienza analogo a quello dell’articolo 98. Il canale scelto è un altro: l’articolo 92 integra il fondo per gli interventi normativi in materia di difesa con una quota espressamente dedicata alla “valorizzazione dei servizi operativi della difesa”, pari a 206,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 171,1 milioni annui a regime dal 2029. Si tratta di risorse strutturali e di entità superiore a quelle dell’articolo 98, ma con una differenza sostanziale: il testo le colloca dentro un fondo destinato a “specifici interventi normativi”, quindi non finiscono subito in busta paga e serviranno provvedimenti attuativi che stabiliscano a chi e come distribuirle. In attesa di quei provvedimenti, per il personale delle tre Forze armate operano le misure indirette del pacchetto: gli straordinari in deroga per il contingente impiegato nel controllo del territorio (articolo 100) e gli investimenti su caserme, missioni e riserva descritti più avanti.

C’è poi una partita attesa da tempo nelle caserme e nelle questure: l’articolo 99 stanzia 50 milioni per il 2027 per pagare le prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e rimaste fuori dai tetti di spesa, in deroga ai limiti del decreto legislativo 75/2017. La ripartizione: 19 milioni alla Polizia di Stato, 19 ai Carabinieri, 9,5 alla Guardia di Finanza e 2,5 alla Polizia penitenziaria.

Sul fronte fiscale la manovra introduce, con l’articolo 65, una novità per il pubblico impiego che merita una spiegazione. Per il solo 2027, i compensi del trattamento economico accessorio, cioè tutte le voci che si aggiungono allo stipendio base come straordinari, indennità (comprese quelle di natura fissa e continuativa), turni e compensi di produttività, vengono tassati con un’imposta sostitutiva del 15 per cento invece che con l’IRPEF ordinaria e le addizionali regionali e comunali, entro un tetto di 800 euro l’anno. Il beneficio si applica in automatico, salvo rinuncia scritta del lavoratore, al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni, compreso quello in regime di diritto pubblico, con reddito da lavoro dipendente 2026 fino a 50.000 euro. Il vantaggio dipende dall’aliquota di partenza: chi ricade nello scaglione IRPEF del 33 per cento risparmia fino a circa 144 euro l’anno, oltre alle addizionali locali; chi è nello scaglione del 23 per cento, circa 64 euro.

Per il comparto, però, la norma contiene un’esclusione esplicita: l’imposta sostitutiva non si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, perché già destinatario della detassazione specifica del comparto prevista dall’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 95/2017, il regime agevolato dedicato al trattamento accessorio del personale in divisa. In altre parole, chi indossa l’uniforme mantiene il proprio canale fiscale e non cumula il nuovo beneficio. Restano riservate al solo settore privato anche la tassazione al 5 per cento degli aumenti da rinnovo contrattuale e quella al 15 per cento su notturni, festivi e turni (articoli 6 e 7).

L’articolo 67 rivede infine il meccanismo di adeguamento retributivo annuale del personale non contrattualizzato (articolo 24 della legge 448/1998), categoria che comprende anche i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia: il calcolo passa a una media ponderata sulla consistenza numerica delle categorie di riferimento, al netto degli arretrati, mentre le carriere prefettizia e diplomatica escono dal meccanismo annuale. La norma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.

Assunzioni e la novità dei “riservisti”: nascono i carabinieri ausiliari della riserva volontaria

La novità ordinamentale più rilevante porta la firma dell’articolo 93, che istituisce nell’Arma la figura del carabiniere ausiliario della riserva volontaria. Potranno arruolarsi i giovani fino a 26 anni con la licenza media, per una ferma di un anno prorogabile con una rafferma di due. Superato un corso di massimo tre mesi, gli ausiliari saranno impiegati in attività operative e addestrative nei reparti, di massima su base regionale, con le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Lo stipendio è pari al 65 per cento di quello del carabiniere in ferma volontaria nel primo anno e al 100 per cento in rafferma. Previsto anche un canale privilegiato verso la carriera: fino al 30 per cento dei posti nei concorsi per le carriere iniziali dell’Arma sarà riservato agli ausiliari con almeno dodici mesi di servizio senza demerito. Il contingente autorizzato è di 600 unità nel 2027 e 1.000 l’anno dal 2028.

Il progetto non si esaurisce con l’Arma. L’articolo 96 mette a disposizione due fondi, per oltre 250 milioni l’anno a regime dal 2031, destinati a istituire con provvedimenti successivi le figure gemelle del finanziere ausiliario, dell’agente ausiliario della Polizia di Stato e dell’agente ausiliario della Polizia penitenziaria.

Capitolo organici: l’articolo 101 autorizza 180 assunzioni straordinarie tra il 2027 e il 2032 per rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata nelle articolazioni interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza, 60 unità ciascuno per Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, in prevalenza nei ruoli ispettori e tra funzionari e ufficiali. L’articolo 97 proroga al 2027 i corsi di formazione per Viceispettore e Viceispettore tecnico della Polizia di Stato; l’articolo 100 estende fino al 31 marzo 2027 l’impiego del contingente aggiuntivo di 500 militari per il controllo del territorio, con riferimento espresso alla città di Milano e straordinari in deroga ai limiti orari. Chiude il quadro l’articolo 102, con un fondo da 45 milioni l’anno per le assunzioni a tempo indeterminato nella polizia locale dei comuni.

Difesa: la clausola europea copre riserva, caserme, missioni e GCAP

Il pacchetto Difesa (articoli 91-95) poggia su un presupposto contabile. L’articolo 91 dà atto che l’Italia ha chiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dall’articolo 26 del regolamento UE 2024/1263, il nuovo Patto di stabilità, e che la Commissione europea l’ha raccomandata l’8 ottobre 2026: in pratica, le maggiori spese per la difesa autorizzate dal capo non vengono conteggiate nel tetto di crescita della spesa concordato con Bruxelles.

Dentro questa cornice, l’articolo 92 istituisce un fondo per gli interventi normativi destinati a dare corpo alle “Forze di riserva della Difesa”, che il testo definisce come bacino di personale addestrato e prontamente impiegabile a supporto e integrazione delle Forze armate: 26,4 milioni nel 2027, poi 423,2 nel 2028 e 434,9 nel 2029, fino a 218,2 milioni annui a regime dal 2032. Allo stesso fondo si aggiunge la quota per la valorizzazione dei servizi operativi della difesa: 206,1 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 171,1 milioni annui dal 2029. I carabinieri ausiliari dell’articolo 93 e gli ausiliari delle Forze di polizia dell’articolo 96 sono i primi tasselli concreti di questo disegno, che per il resto rinvia a provvedimenti successivi.

Completano il capitolo l’articolo 94, con un fondo da 17 milioni nel 2027 e 87 nel 2028 per costruire e ristrutturare le caserme di Esercito, Marina e Aeronautica con procedure accelerate, e l’articolo 95, che rifinanzia le missioni internazionali con 520 milioni nel 2027 e 803,6 nel 2028 e assegna al programma GCAP per il caccia di sesta generazione 32,3 milioni nel 2027 e 15,6 nel 2028.

Buonuscita più veloce e turnover più semplice

Due norme trasversali al pubblico impiego toccano da vicino chi lascia il servizio. L’articolo 50 accorcia progressivamente i tempi di pagamento del TFS: il primo assegno arriverà dopo 6 mesi dalla cessazione per chi matura i requisiti dal 2028, dopo 3 mesi dal 2029 e, dal 2030, direttamente alla cessazione per chi esce per limiti di età. Salgono anche le soglie oltre le quali la buonuscita viene rateizzata: dagli attuali 50.000 euro si passa a 60.000 nel 2031, fino a 90.000 nel 2034, e dal 2035 la rateizzazione sparisce del tutto per chi cessa per limiti di età.

L’articolo 66, comma 10, semplifica invece il turnover: Corpi di polizia e Vigili del fuoco potranno sostituire nello stesso esercizio finanziario il personale collocato a riposo per limiti di età, nei limiti delle risorse liberate e delle unità cessate, senza attendere il decreto autorizzativo della Presidenza del Consiglio.

Pensioni, rivalutazione 2027 a sei fasce: chi ci perde e quanto

Per il solo 2027 l’articolo 55 mette da parte il meccanismo ordinario e introduce sei fasce di rivalutazione, applicate sull’intero importo dell’assegno in base alla fascia di appartenenza, come già nel biennio 2023-2024. La perequazione piena sopravvive solo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; oltre, le percentuali scendono rapidamente, fino al 32 per cento per gli assegni sopra dieci volte il minimo. A legislazione vigente, nel 2027 sarebbe tornato il regime ordinario a scaglioni (100 per cento fino a quattro volte il minimo, 90 tra quattro e cinque, 75 oltre): per tutte le pensioni sopra quella soglia la norma è quindi una stretta. Clausole di salvaguardia evitano che chi supera di poco una soglia prenda meno di chi le sta appena sotto.

Prima della tabella, una spiegazione che vale la pena leggere con attenzione. La legge fissa le fasce, ma non la percentuale su cui applicarle: quella sarà stabilita, in via provvisoria, da un decreto interministeriale MEF-Lavoro atteso entro il 20 novembre. La base di calcolo è una grandezza precisa: la variazione media annua 2026 dell’indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, il paniere dei prezzi riferito alle famiglie di operai e impiegati. Non va confusa con i numeri dell’inflazione che circolano ogni mese: il 4,2 per cento tendenziale di settembre misura il confronto di un singolo mese con lo stesso mese dell’anno prima, il 3,1 per cento di inflazione acquisita è una proiezione sull’indice generale NIC. Sono dati reali, ma non omogenei con ciò che misura la perequazione: usarli gonfierebbe gli aumenti per costruzione, non solo per valore. L’unica grandezza omogenea è la media annua del FOI, che la stampa specializzata stima intorno al 2,9 per cento, con una forchetta tra il 2,8 e il 3,1. È questa la stima usata nella tabella che segue, da aggiornare quando il decreto renderà ufficiale il dato.

Le soglie, invece, poggiano su un dato già ufficiale: il trattamento minimo 2026 di 611,85 euro lordi al mese (circolare INPS n. 153). Il netto è indicativo, calcolato con le aliquote IRPEF 2027 previste dalla stessa manovra e le detrazioni per i pensionati, escluse le addizionali regionali e comunali che variano da territorio a territorio; l’incremento mensile è quello lordo massimo della fascia, calcolato sulla soglia superiore.

Fascia (quota riconosciuta)Soglia lorda mensileNetto indicativo mensileIncremento lordo mensile (stima 2,9%)
Fino a 4 volte il minimo INPS (100%)fino a 2.447,40 €fino a 1.900 € circafino a 70,97 €
Da 4 a 5 volte (85%)fino a 3.059,25 €fino a 2.290 € circafino a 75,41 €
Da 5 a 6 volte (53%)fino a 3.671,10 €fino a 2.681 € circafino a 56,42 €
Da 6 a 8 volte (47%)fino a 4.894,80 €fino a 3.428 € circafino a 66,72 €
Da 8 a 10 volte (37%)fino a 6.118,50 €fino a 4.126 € circafino a 65,65 €
Oltre 10 volte (32%)oltre 6.118,50 €oltre 4.126 € circa0,93% dell’assegno (es. 64,96 € su 7.000 €)

Un esempio concreto rende l’idea della stretta: una pensione di 3.671 euro lordi, pari a sei volte il minimo, con il regime ordinario a scaglioni avrebbe incassato circa 100 euro lordi in più al mese; con il meccanismo della manovra si ferma a 56,42. La percentuale definitiva, lo ripetiamo, arriverà solo con il decreto di novembre.

Le altre misure previdenziali: TFS più rapido, Ape sociale e fondo flessibilità

La stretta sulla perequazione non è l’unica norma che interessa i pensionati, presenti e futuri. L’articolo 50, come visto, accelera i tempi di pagamento della buonuscita dei dipendenti pubblici e cancella progressivamente la rateizzazione sopra i 50.000 euro. L’articolo 51 proroga l’Ape sociale per tutto il 2027, con età di accesso a 63 anni e 6 mesi, non cumulabile con redditi di lavoro salvo l’autonomo occasionale fino a 5.000 euro. L’articolo 54 estende l’incentivo al posticipo del pensionamento, il cosiddetto bonus Maroni con la rinuncia all’accredito della quota contributiva a carico del lavoratore, a chi matura la pensione anticipata ordinaria entro il 31 dicembre 2027.

Sulla flessibilità in uscita, molto annunciata alla vigilia, il testo si limita per ora all’articolo 52: un fondo da 850 milioni l’anno per il triennio 2027-2029, che rinvia però le misure concrete a un successivo provvedimento legislativo. Per gli anziani arriva infine la Carta da 300 euro dell’articolo 53, riservata agli over 75 con pensione fino a 28.000 euro annui, spendibile per prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale.

Il disegno di legge comincia ora il suo percorso parlamentare, in prima lettura alla Camera: il testo potrà cambiare con gli emendamenti, ma dovrà essere approvato entro il 31 dicembre per entrare in vigore il 1° gennaio 2027. Su queste pagine seguiremo l’iter e aggiorneremo le cifre quando il decreto sulla perequazione renderà ufficiale la percentuale.

Fonte: disegno di legge di Bilancio 2027, testo bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il 30 ottobre 2026, 157 articoli.

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