NATOOsservatorio Strategico

Il conflitto legale nelle operazioni militari: quando i tribunali internazionali paralizzano i comandanti

Secondo un’analisi del Royal United Services Institute (RUSI), le forze armate britanniche operano oggi in un quadro normativo frammentato e talvolta contraddittorio che compromette l’efficacia decisionale dei comandanti in teatro. Il fenomeno, noto come «lawfare», emerge dalla sovrapposizione tra il tradizionale Diritto dei Conflitti Armati (LOAC, o Diritto Umanitario Internazionale) e il Diritto dei Diritti Umani (HRL), applicato dalle corti internazionali anche a operazioni condotte al di fuori dello spazio geografico europeo.

La frattura normativa si è acuita dopo la sentenza Al Skeini della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) del 2011, che ha esteso la giurisdizione della corte alle forze armate britanniche in operazioni all’estero. Questa decisione ha aperto la strada a migliaia di cause civili da parte di individui in Iraq e Afghanistan: entro novembre 2021, i risarcimenti erogati avevano raggiunto 32 milioni di sterline. Parallelamente, la sentenza Smith and Others v. MoD del 2013 ha eroso il tradizionale concetto di «combat immunity», permettendo ai militari britannici e alle loro famiglie di citare in giudizio il Ministero della Difesa per negligenza anche in contesti operativi.

L’articolo evidenzia come questa situazione generi un effetto paralizzante sulla catena di comando. Nel 2025, nove generali britannici in pensione hanno sottoscritto una lettera al Times avvertendo che ogni militare dispiegato deve ormai considerare «non solo il nemico di fronte, ma l’avvocato dietro». Il timore che azioni legittime possano essere giudicate illegittime anni dopo dalle corti internazionali distorce le regole di ingaggio e scoraggia l’iniziativa tattica.

Nel 2021, il governo britannico ha approvato l’Overseas Operations (Service Personnel and Veterans) Act, che introduce il cosiddetto «triple lock» per i procedimenti penali: una presunzione che le persecuzioni siano eccezionali, il peso delle circostanze operative sulla salute mentale, e il consenso del Procuratore Generale. Tuttavia, il testo originale conteneva disposizioni più robuste, successivamente attenuate durante l’iter parlamentare, tra cui l’obbligo di considerare la deroga dalla CEDU e la presunzione contro i procedimenti dopo cinque anni per crimini gravi.

L’autore sottolinea che anche la deroga dalla CEDU non risolverebbe completamente il problema: articoli come il diritto alla vita (Articolo 2) e il divieto di punizione senza processo (Articolo 7) rimangono «non derogabili» e soggetti al controllo della corte di Strasburgo. Inoltre, il Regno Unito rimane sottoposto alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale, che tra il 2014 e il 2020 ha condotto un’inchiesta su presunte atrocità britanniche in Iraq, conclusa senza procedimenti solo perché il Regno Unito ha dimostrato di indagare autonomamente.

La conclusione dell’analisi è che il ripristino della fiducia nella catena di comando richiede il ritiro del Regno Unito sia dalla CEDU che dalla ICC, restituendo la giurisdizione esclusiva ai tribunali militari britannici basati sul LOAC.

L’analisi di RUSI tocca un nervo scoperto anche per l’Italia, membro NATO e sottoposta anch’essa alla CEDU: il dilemma tra protezione dei diritti umani e libertà operativa dei militari è reale, non teorico. Tuttavia, il ragionamento dell’autore—che ritira dalla CEDU risolverebbe il problema—ignora che la giurisdizione internazionale è ormai strutturale nel sistema occidentale e che il vero equilibrio risiede nella chiarezza normativa preventiva, non nella fuga dalle corti. Resta valida l’osservazione che i comandanti non possono operare sotto il ricatto dell’incertezza legale retroattiva: questo è un problema di certezza del diritto, non di sovranità assoluta.


Fonte: RUSI · Pubblicato il 14 maggio 2026

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio