Osservatorio Strategico

Sanzioni e banche: il disallineamento dei codici che favorisce l’evasione

Ogni anno miliardi di dollari in tecnologie a duplice uso raggiungono destinatari sanzionati attraverso catene di intermediari costruite appositamente per sfuggire ai controlli. Il nodo, secondo un’analisi pubblicata il 30 giugno 2026 dal Royal United Services Institute (RUSI), non sta nella mancanza di volontà delle banche, ma in un disallineamento strutturale tra gli strumenti che i governi usano per definire le sanzioni e quelli che gli istituti finanziari adottano nei propri sistemi di monitoraggio.

Le misure restrittive sul commercio si basano sui codici del Sistema Armonizzato (Harmonised System, HS), che classificano le merci fisiche. Le banche, invece, non trattano merci: trattano flussi di pagamento e profili di clientela, e per farlo si affidano ai codici di classificazione industriale, in particolare agli International Standard Industrial Classification (ISIC) delle Nazioni Unite. I due sistemi non comunicano, e nessuna autorità sanzionatoria ha finora provveduto a mappare i codici HS sui corrispondenti codici ISIC.

Il caso citato nell’analisi illustra bene la dinamica: nell’ottobre 2024 gli Stati Uniti hanno designato la società turca Tioseal per aver esportato verso l’importatore russo TreydStroyTsentr componenti a semiconduttore di origine statunitense ed europea, componenti che la Russia utilizza nei propri sistemi d’arma impiegati in Ucraina. La catena di approvvigionamento si sviluppava su più giurisdizioni proprio per occultare il destinatario finale, e i pagamenti potevano transitare per paesi terzi senza che il collegamento con la merce emergesse dai messaggi SWIFT.

I messaggi SWIFT, in particolare il campo narrativo 70, sono progettati per facilitare il trasferimento di fondi, non per descrivere in dettaglio le merci sottostanti. Le banche combinano quindi i dati di pagamento con la due diligence sulla clientela e il monitoraggio delle transazioni, concentrando lo screening sui soggetti coinvolti piuttosto che sulle categorie merceologiche. Questo le rende efficaci nell’intercettare controparti già designate, ma meno attrezzate a riconoscere reti di evasione che operano attraverso società non ancora sanzionate.

La proposta degli autori, Olivia Allison e Lloyd Meadows, è concreta: le autorità sanzionatorie dovrebbero pubblicare, accanto ai codici HS, i corrispondenti codici ISIC per produttori e grossisti di ciascun bene controllato. Prendendo l’esempio dei semiconduttori a trasduttore (HS 8541.51), i codici ISIC pertinenti sarebbero il 2610 per la manifattura e il 4652 per il commercio all’ingrosso. Le banche già raccolgono e usano questi codici per finalità proprie — dalla reportistica alle banche centrali alla gestione del rischio di credito — e potrebbero quindi applicarli anche alla segmentazione della clientela ai fini delle sanzioni.

Anche le designazioni di singole entità potrebbero includere il codice ISIC dell’azienda designata, consentendo agli istituti finanziari di classificare come ad alto rischio altre società con profilo analogo. Lo stesso approccio dovrebbe estendersi alle liste di priorità comuni, come la Common High-Priority List (CHPL) del G7, che attualmente riporta solo i codici HS.

Gli autori riconoscono i limiti dello strumento: molti intermediari operano come società commerciali generiche, classificabili sotto il codice ISIC 4690 (commercio all’ingrosso non specializzato), proprio per non rientrare nelle categorie ad alto rischio. Tuttavia, anche questo segmento può essere sottoposto a ulteriori filtri basati su strutture proprietarie, esposizione geografica e variazioni anomale nei volumi di fatturato. L’efficacia complessiva dipende però da un’iniziativa coordinata a livello governativo: senza un esercizio ufficiale di mappatura, ogni banca che tenti di allineare i due sistemi lo fa in modo autonomo e parziale.

Il commento di GrNet.it

Un ufficio compliance di un istituto bancario italiano che processa pagamenti verso la Turchia o gli Emirati Arabi Uniti si trova ogni giorno davanti a transazioni che i codici HS non aiutano a classificare, perché quei codici appartengono a un universo documentale — licenze di esportazione, dichiarazioni doganali — che la banca semplicemente non vede. Il punto tecnico sollevato dal RUSI merita attenzione anche in chiave italiana: l’Italia è un paese esportatore di beni a duplice uso e al tempo stesso sede di istituti finanziari esposti a catene di pagamento che attraversano giurisdizioni ad alto rischio di dirottamento. La proposta di mappatura HS-ISIC richiederebbe un coordinamento tra autorità sanzionatorie — in primo luogo la Commissione europea e il Ministero dell’Economia — e il sistema bancario nazionale, con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) come interlocutori naturali. Vale la pena verificare se l’Italia stia già partecipando a tavoli multilaterali su questo specifico allineamento tecnico, o se si tratti di un’iniziativa ancora tutta da costruire. La distinzione tra ciò che le banche possono fare autonomamente e ciò che richiede un mandato governativo esplicito è il vero discrimine operativo: senza una lista ufficiale che affianchi i codici ISIC a quelli HS, qualsiasi sforzo del settore privato resta frammentato e giuridicamente esposto.


Fonte: RUSI · Pubblicato il 29 giugno 2026

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio