Quarant’anni dalla Legge Gozzini, il Sappe ricorda la riforma del carcere

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ripercorre la storia della legge che ha trasformato l’esecuzione penale italiana
Roma, 10 ottobre 2026 – Quarant’anni fa, il 10 ottobre 1986, entrava in vigore la Legge Gozzini, una riforma che ha segnato un passaggio fondamentale nell’ordinamento penitenziario italiano. La legge ha rafforzato le opportunità di reinserimento sociale delle persone detenute attraverso benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione.
Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) ripercorre oggi le tappe e i protagonisti di quella riforma attraverso un editoriale pubblicato sulla Rivista Polizia Penitenziaria, Società, Giustizia & Sicurezza. L’approfondimento ricostruisce il significato della legge 663 del 1986, soffermandosi in particolare sul contributo di Nicolò Amato, all’epoca direttore generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, che sostenne convintamente la riforma. La sua visione si fondava sulla convinzione che il percorso di recupero e reinserimento sociale dei detenuti dovesse procedere insieme alla tutela dell’ordine e della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari.
La Legge Gozzini intervenne su aspetti importanti dell’ordinamento penitenziario, accompagnando l’abrogazione dell’articolo 90 con l’introduzione del regime di sorveglianza particolare previsto dall’articolo 14-bis e del nuovo articolo 41-bis, primo comma, finalizzato a fronteggiare rivolte e altre gravi situazioni di emergenza. L’editoriale ricorda anche il contributo del senatore Mario Gozzini e del magistrato Alessandro Margara nel percorso che portò alla riforma, e il successivo ruolo di Nicolò Amato nella nascita del Corpo di Polizia Penitenziaria, istituito nel 1990.
«La Legge Gozzini ha rappresentato uno spartiacque fondamentale tra il passato e il futuro dell’esecuzione penale italiana», dichiara Donato Capece, segretario generale del Sappe. «Ha contribuito a modificare profondamente la concezione della pena, rendendo più concreti i principi costituzionali del reinserimento sociale». Capece sottolinea che «a quarant’anni di distanza quella lezione conserva tutta la sua attualità. La sicurezza non è in contraddizione con la rieducazione, ma ne costituisce una condizione fondamentale».


