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Studi legali e società fiduciarie, i custodi mancati contro il denaro sporco

«I gatekeeper non fanno esattamente il tifo per aiutare qualcuno a commettere reati», scrive Veronica Stratford-Tuke in un commento pubblicato dal Royal United Services Institute (RUSI). La frase riassume il nodo centrale dell’analisi: un approccio alla lotta al riciclaggio basato solo sulla compliance formale non ha funzionato, e il messaggio su cosa ci si aspetti dai professionisti che fungono da intermediari finanziari non è arrivato a destinazione.

L’autrice, ricercatrice del Centre for Finance and Security del RUSI, fa riferimento a una tavola rotonda ospitata dallo stesso centro nel giugno 2026, finanziata dal National Endowment for Democracy, che ha riunito per la prima volta regolatori, supervisori, professionisti della compliance, forze dell’ordine, accademici e società civile provenienti dal Regno Unito, dalle Crown Dependencies e dagli Overseas Territories. Un partecipante ha sottolineato che si trattava della prima occasione in cui un gruppo così composito si riuniva attorno allo stesso tavolo.

Il rapporto distingue i gatekeeper — avvocati, commercialisti, fornitori di servizi fiduciari e societari (trust and company service providers, TCSP) — in uno spettro che va dalla complicità attiva alla cecità volontaria, fino all’inconsapevole facilitazione e alla gestione etica del rischio. Non è un gruppo omogeneo, sostiene l’autrice, e la risposta regolatoria non può esserlo di conseguenza.

Un problema ricorrente riguarda i TCSP, che spesso vedono solo una porzione di strutture societarie o fiduciarie complesse distribuite su più giurisdizioni. Gli standard internazionali si sono storicamente concentrati sulla conoscenza del cliente più che sulla comprensione dell’intera architettura, permettendo a un intermediario di rispettare formalmente gli obblighi pur diventando, senza saperlo, un ingranaggio di uno schema di riciclaggio. Le modifiche del 2021 alle Raccomandazioni 18 e 23 della Financial Action Task Force (FATF), che impongono programmi di gruppo ai TCSP, hanno affrontato il tema, ma resta incerto se abbiano eliminato questi punti ciechi nella pratica.

L’analisi segnala inoltre l’assenza di un meccanismo di riscontro tra le segnalazioni di attività sospette (Suspicious Activity Reports, SAR) presentate dai professionisti e l’esito che le forze dell’ordine ne fanno: molti gatekeeper riferiscono di non ricevere alcun feedback, con il rischio di incentivi distorti, tra chi interrompe le relazioni con clienti a rischio in modo dannoso e chi continua a operare presumendo che il silenzio equivalga a un via libera.

Sul versante degli enabler deliberati — professionisti pienamente consapevoli di facilitare reati — il testo rileva come i procedimenti penali restino rari per la difficoltà di raggiungere la soglia probatoria richiesta. Il nuovo National Security (State Threats) Bill del Regno Unito, che criminalizza l’assistenza significativa a organizzazioni designate per coinvolgimento in minacce statali, viene citato come segnale di attenzione crescente, la cui efficacia dipenderà però dall’uso concreto dei nuovi poteri.

Il rapporto invoca infine una maggiore cooperazione tra centri finanziari internazionali, citando come esempio funzionante il Quad Island Forum tra Jersey, Guernsey, Isola di Man e Gibilterra, in vista del Summit sulla finanza illecita che il Regno Unito ospiterà nel dicembre 2026.

Il commento di GrNet.it

«Non era mai successo prima», ha osservato un partecipante alla tavola rotonda del RUSI, riferendosi alla prima riunione congiunta tra regolatori, avvocati e forze dell’ordine di più giurisdizioni offshore: un dettaglio che dice più di molte analisi sullo stato reale della cooperazione anti-riciclaggio anglosassone. Per un osservatore italiano, la lezione principale riguarda la distanza tra apparato normativo e prassi operativa: anche un sistema maturo come quello britannico, con la FATF a fare da riferimento, fatica a costruire un ciclo di retroazione tra chi segnala e chi indaga. L’Italia, che si affida a un impianto antiriciclaggio più accentrato attorno all’Unità di Informazione Finanziaria, potrebbe trarre indicazioni utili proprio dal caso opposto: una giurisdizione frammentata tra più organismi di vigilanza professionale che sconta i costi di questa frammentazione. Resta da capire se il modello di consolidamento della supervisione sotto la Financial Conduct Authority, citato nell’analisi, produca risultati trasferibili anche al contesto continentale.


Fonte: RUSI · Pubblicato il 23 luglio 2026

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