Decreto “mille proroghe” personale Forze armate e di polizia
Roma, 3 gen – Come ogni anno, è stato pubblicato il cosiddetto “Decreto mille proroghe” (Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194). L’art. 4 riguarda esclusivamente la proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia.
Articolo 4
Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia
1. All’articolo 35, comma 1 (Inquadramento nel ruolo dei sergenti) , decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «quindici» sono sostituite dalle seguenti «venti».
2. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, comma 1 (Vacanze organiche, promozioni annuali, modalità per colmare ulteriori vacanze) , le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
b) all’articolo 35, comma 2 (Norme che si applicano all’Arma dei carabinieri ), le parole: «fino all’anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all’anno 2011» e «dal 2012»;
c) all’articolo 26, comma 1 (Transiti dai ruoli dell’Esercito della Marina e dell’Aeronautica), le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri) , e’ prorogato al 31 gennaio 2010.
Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate, nell’anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. L’applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Quadri di avanzamento e promozioni Tenenti-Colonnello ruolo normale), e’ differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri da valutare per l’avanzamento al grado superiore sono inclusi in un’unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell’aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianita’ nel grado, nonche’, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali gia’ valutati due e tre volte l’anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.
6. Dall’applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133( assunzioni in deroga alle normative vigenti) , e’ prorogato al 31 maggio 2010.
2. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, comma 1 (Vacanze organiche, promozioni annuali, modalità per colmare ulteriori vacanze) , le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
b) all’articolo 35, comma 2 (Norme che si applicano all’Arma dei carabinieri ), le parole: «fino all’anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all’anno 2011» e «dal 2012»;
c) all’articolo 26, comma 1 (Transiti dai ruoli dell’Esercito della Marina e dell’Aeronautica), le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri) , e’ prorogato al 31 gennaio 2010.
Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate, nell’anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. L’applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Quadri di avanzamento e promozioni Tenenti-Colonnello ruolo normale), e’ differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri da valutare per l’avanzamento al grado superiore sono inclusi in un’unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell’aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianita’ nel grado, nonche’, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali gia’ valutati due e tre volte l’anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.
6. Dall’applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133( assunzioni in deroga alle normative vigenti) , e’ prorogato al 31 maggio 2010.